Regime contabile semplificato ed intermedio per minimi ed ex-minimi

La Manovra Finanziaria 2011 ha introdotto, tra gli altri provvedimenti, anche la riforma del regime dei minimi, entrata in vigore l’1 gennaio 2012.

Si tratta di un regime agevolato applicabile per il periodo di imposta di inizio attività e i quattro anni successivi. Per i più giovani, invece, il periodo di tempo si estende a cinque anni, ma solo fino al compimento dei 35 anni di età.

Tra i requisiti richiesti c’è anche il non aver esercitato, nei tre anni precedenti all’inizio attività, alcun altra attività di impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare.
Inoltre, la nuova società non deve essere una prosecuzione di un’altra attività nel medesimo settore, con gli stessi clienti o mezzi necessari al suo svolgimento, neppure se, in quel caso, si svolgeva lavoro da dipendente.

Ad essere rimasti fuori da vecchio regime dei minimi è un nutrito 96%, per i quali è stata prevista una fase di passaggio.
Agli esclusi dal regime dei minimi e agli ex-minimi è stato infatti riservato un regime contabile semplificato, non subordinato ad un’opzione ma utilizzato fino a sua decadenza con effetto dall’anno successivo, cioè fin quando venga meno una delle condizioni previste o se ne verifichi una di quelle indicate nel comma 99.

Tra le agevolazioni di questo regime intermedio vi sono: esonero registrazione e tenuta scritture contabili, sia ai fini IVA che di imposte dirette; esonero da liquidazioni e versamenti periodici IVA, esonero IRAP.

Per gi ex-minimi sono previsti nuovi obblighi, ovvero la determinazione Iva con le regole generali e il versamento della stessa con cadenza annuale.
Per le imposte dirette è prevista l’applicazione e il versamento IRPEF secondo modalità e termini ordinari.

In questo modo, non c’è più lo speciale criterio di cassa previsto per i contribuenti minimi e lo speciale criterio di determinazione delle componenti negative sostenute promiscuamente per l’attività di impresa o professionale e la sfera privata, tutte deducibili al 50% con una presunzione assoluta di applicazione dello stesso limiti.

L’opzione da indicare nella prima dichiarazione IVA ha validità minima di almeno un triennio, trascorso il quale mantiene validità annuale.

Vera MORETTI