La riforma della professione forense è diventata legge: tra le modifiche apportate, alcune riguardano i rapporti tra avvocato e cliente, ma anche i compensi.
In questo caso, infatti, le tariffe sono bandite, perché spetta al professionista stesso determinare il compenso che gli è dovuto, purché informi il cliente per tempo, illustrandogli la complessità dell’incarico e le spese ipotizzabili, fornendogli un preventivo.
Novità anche per il tirocinio, che prevede una durata di 18 mesi e che può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro pubblico o privato, purché con modalità e orari compatibili e in assenza di conflitto di interessi.
Alcuni cambiamenti sono invece relativi ai procedimenti disciplinari: il potere disciplinare, un tempo appartenente all’ordine di appartenenza del singolo avvocato, ora riguarda i consigli distrettuali di disciplina forense, composti da membri eletti secondo le regole fissate dal Cnf.
Le società di capitali tra avvocati hanno ricevuto il via libera ma senza la presenza di un socio esterno, al fine di garantire l’autonomia della prestazione professionale.
Ad esercitare la professione in forma societaria, perciò, saranno le società di persone, di capitali e cooperative i cui soci siano iscritti all’Albo.
Diventa obbligatorio iscriversi alla Cassa forense, oltre che stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
L’esercizio della professione dovrà essere effettivo e continuativo come condizione per la permanenza nell’albo.
Vera MORETTI
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