Chiarimenti su srl semplificate e a capitale ridotto

La norma che regola le nuove srl semplificate e a capitale ridotto recava in sé alcune criticità, chiarite dall’intervento dell’ Assonime.

A questo proposito, infatti, l’Associazione delle società per azioni ha voluto rammentare che le Srl a capitale ridotto possono essere costituite solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 18anni alla data della costituzione e con un capitale sociale minimo, anche simbolico, inferiore a €.10.000.
L’età rappresenta un elemento più vincolante per quanto riguarda la Srl semplificata, che può essere costituita solo da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento della sua costituzione. La srl semplificata costituirebbe, quindi, una variante della srl a capitale ridotto destinata all’imprenditoria giovanile, per soci under 35 anni.

Viene però specificato che il requisito dell’età entra in gioco al momento della costituzione della società, oppure al momento dell’ingresso di nuovi soci ma non deve necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale.
Ciò significa che il superamento del requisito anagrafico non determina effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società.

Altro punto critico era rappresentato dall’atto costitutivo, in merito al quale è stato specificato: “non sussistendo per le Srl a capitale ridotto un richiamo al predetto modello standard di statuto, l’atto costitutivo di tale fattispecie non deve adeguarsi al predetto modello; inoltre, a differenza della Srl semplificate, la Srl a capitale ridotto deve sostenere tutte le spese tipiche della costituzione equiparandosi a qualsiasi società a responsabilità limitata tradizionale; la Srl semplificata, per la parte non regolata dal modello, può inserire clausole statutarie ulteriori “a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s”.

Il conferimento, sia per la srl semplificata sia per quella a capitale ridotto, deve essere fatto in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo al momento della costituzione.
Si tratta di un obbligo che non vale in sede di aumento di capitale sociale oltre il tetto massimo del capitale consentito poiché l’aumento comporta il mutamento del modello societario e il passaggio al regime della srl ordinaria.
Per le regole di conservazione del capitale sociale “trovano applicazione le regole previste per le srl ordinarie” in tema di distribuzione di utili, operazioni sulle proprie quote, misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale.

Per quanto riguarda l’organo amministrativo, invece, viene specificato che:

  • per le Srl semplificate, essendo il ruolo di socio un requisito indispensabile per la nomina ad amministratore, si ritenere che esso abbia natura di causa di ineleggibilità/decadenza. Nel caso in cui, quindi, il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore;
  • per le s.r.l.c.r. si dispone che l’atto costitutivo può affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. L’unico limite è quello che la funzione di amministratore non può essere attribuita a un soggetto diverso da una persona fisica. Pertanto, in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo, gli amministratori nelle s.r.l.c.r. devono essere scelti tra i soci. L’atto costitutivo può però consentire di scegliere gli amministratori anche tra le persone fisiche non soci.

Vera MORETTI