La norma che regola le nuove srl semplificate e a capitale ridotto recava in sé alcune criticità, chiarite dall’intervento dell’ Assonime.
A questo proposito, infatti, l’Associazione delle società per azioni ha voluto rammentare che le Srl a capitale ridotto possono essere costituite solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 18anni alla data della costituzione e con un capitale sociale minimo, anche simbolico, inferiore a €.10.000.
L’età rappresenta un elemento più vincolante per quanto riguarda la Srl semplificata, che può essere costituita solo da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento della sua costituzione. La srl semplificata costituirebbe, quindi, una variante della srl a capitale ridotto destinata all’imprenditoria giovanile, per soci under 35 anni.
Viene però specificato che il requisito dell’età entra in gioco al momento della costituzione della società, oppure al momento dell’ingresso di nuovi soci ma non deve necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale.
Ciò significa che il superamento del requisito anagrafico non determina effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società.
Altro punto critico era rappresentato dall’atto costitutivo, in merito al quale è stato specificato: “non sussistendo per le Srl a capitale ridotto un richiamo al predetto modello standard di statuto, l’atto costitutivo di tale fattispecie non deve adeguarsi al predetto modello; inoltre, a differenza della Srl semplificate, la Srl a capitale ridotto deve sostenere tutte le spese tipiche della costituzione equiparandosi a qualsiasi società a responsabilità limitata tradizionale; la Srl semplificata, per la parte non regolata dal modello, può inserire clausole statutarie ulteriori “a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s”.
Il conferimento, sia per la srl semplificata sia per quella a capitale ridotto, deve essere fatto in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo al momento della costituzione.
Si tratta di un obbligo che non vale in sede di aumento di capitale sociale oltre il tetto massimo del capitale consentito poiché l’aumento comporta il mutamento del modello societario e il passaggio al regime della srl ordinaria.
Per le regole di conservazione del capitale sociale “trovano applicazione le regole previste per le srl ordinarie” in tema di distribuzione di utili, operazioni sulle proprie quote, misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale.
Per quanto riguarda l’organo amministrativo, invece, viene specificato che:
Vera MORETTI
Un semplice gesto con il sale grosso può rivoluzionare i tuoi scarichi: previene odori, intasamenti…
Scopri la normativa poco nota sulle strisce blu: se il parchimetro è guasto o senza…
Molti apparecchi consumano energia anche da spenti, agendo come vere 'spie elettriche'. Scopri quali sono,…
Le nuove normative antincendio per i garage condominiali con ricarica auto elettrica sono arrivate. Scopri…
Stanco dei cattivi odori dalla pattumiera? Un semplice oggetto sul fondo del sacchetto può fare…
L'HVO, il gasolio bio che costa meno e pulisce il motore, si sta diffondendo. Scopri…