I genitori di bambini nati da gennaio 2013 possono usufruire del congedo patentale stabilito dalle nuove regole previste dalla Riforma del Lavoro.
In via sperimentale, la Legge ha voluto introdurre, per il triennio 2013-2015, misure di sostegno alla genitorialità, con l’obiettivo di “favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro“ e che contemplano anche il congedo dedicato ai padri.
E’ ora vigente il giorno di congedo obbligatorio per i padri dei nuovi nati, da utilizzarsi nei primi cinque mesi di vita del figlio, che si aggiunge al periodo di maternità cui ha diritto la madre, ed è fruibile durante il periodo in cui la madre è in maternità.
I due giorni di congedo facoltativo previsti, e che vanno utilizzati nel periodo di maternità della madre, senza però sommarsi ad esso: qualora il padre volesse beneficare di questi due giorni, essi verrebbero scalati da quelli concessi alla madre.
Da precisare che:
Il padre ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione: ciò significa che il trattamento normativo e previdenziale è identico a quello previsto per la madre in maternità.
Ecco come richiedere il congedo: il padre comunica al datore di lavoro l’intenzione di usufruire del congedo in forma scritta con un anticipo di almeno 15 giorni.
Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto.
Per quanto riguarda, invece, il congedo facoltativo di due giorni, il padre deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente, con conseguente riduzione del congedo medesimo.
Inoltre, si può usufruire dei congedi parentali, ovvero quelli previsti nei primi otto anni di vita del bambino, pari a sei mesi per ciascun genitore ma per un totale massimo di dieci mesi.
In questo caso possono essere concessi anche a ore.
La madre lavoratrice, al termine della maternità obbligatoria, può anche scegliere, per gli undici mesi successivi, un voucher per il servizio di baby-sitting oppure un contributo per mandare il figlio all’asilo.
Tale richiesta può essere presentata anche dalla madre che abbia già usufruito del congedo parentale.
Si tratta di un contributo di 300 euro al mese, per massimo sei mesi. Per ogni mese di contributo si perde un mese di congedo parentale.
Il contributo baby-sitting viene erogato sottoforma di buoni lavoro, mentre quello realtivo all’asilo consisterà invece in un pagamento diretto alla struttura prescelta, che deve esibire la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
La madre, presentando domanda tramite uno dei canali telematici INPS, indica l’opzione prescelta e il numero di mensilità di cui vuole usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.
A finanziare questa agevolazione sono 20 milioni di euro all’anno e sulla base di queste risorse disponibili, l’Inps ammetterà le richiedenti compilando specifiche graduatorie, in base alla dichiarazione Isee con priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione.
Non sono ammesse a questi contributi le lavoratrici:
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto al beneficio fino ad un massimo di tre mesi mentre le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici in misura proporzionata all’orario.
Vera MORETTI
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