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Chiarimenti sui contratti atipici di sponsorizzazione

Reperire risorse per garantire il proprio sviluppo è, per le organizzazioni senza scopo di lucro, sempre più difficile. Per questo, vengono presentate iniziative nelle quali coinvolgere imprese o soggetti lucrativi che possano sponsorizzare le attività.

La natura di tali rapporti non presenta caratteri di neutralità per il diritto civile e per il diritto tributario e per la differente natura dei soggetti senza scopo di lucro coinvolti può presentare dei differenti risvolti, specie in materia tributaria.

La sponsorizzazione è “un contratto atipico a prestazioni corrispettive con il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare per un certo periodo di tempo, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente dell’onere sostenuto dallo sponsor“.

Si definisce atipico perché è un contratto non previsto, né tipizzato, ma è stato in qualche modo legittimato perché realizza interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Una caratteristica peculiare del contratto atipico di sponsorizzazione è la sinallagmaticità, ovvero la reciprocità tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato.

La definizione di sponsorizzazione, ma anche la relativa distinzione tra sponsorizzazione e pubblicità in relazione ad un evento, è oggetto di un notevole intervento giurisprudenziale.

Giuridicamente e soprattutto fiscalmente i soggetti del “terzo settore” sono spesso molto diversi, poiché nella definizione sono compresi le organizzazioni di volontariato, le Onlus per opzione DRE, gli enti ecclesiastici, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, e tanti altri enti, ognuno dei quali con un’identità giuridica data spesso da leggi speciali e soprattutto dei diritti e doveri fiscali molto precisi e assolutamente non confondibili tra di loro.
Questa differenza si evidenzia in particolare con riferimento ai contratti di sponsorizzazione.

Vera MORETTI

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