I contribuenti che sono iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) relativi alla loro posizione, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
Per l’anno 2013, le aliquote contributive sono aumentate dello 0,45% rispetto al 2012 per effetto di quanto previsto dalla Manovra Monti, arrivando così a quota 21,75%.
Gli esercenti con età superiore a 65 anni beneficiano dello sconto del 50%, mentre è previsto uno sconto del 3% per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni.
Per essi, pertanto, le aliquote sono pari a:
E’ confermata, per i soli iscritti alla gestione dei Commercianti, la maggiorazione dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
E’ stato confermato anche il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità.
Le nuove aliquote 2013 dovute dagli iscritti alle Gestione IVS Artigiani e Commercianti sono pari a:
E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui).
Sono stati modificati, invece, il minimale ed il massimale di reddito. In particolare, il minimale è ora pari a € 15.357, mentre il massimale è pari a:
Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo sul quale deve essere versato, in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso, che si calcola applicando le aliquote prima indicate all’importo del minimale di reddito.
Nel caso in cui il reddito d’impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i contributi variabili sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.
Nel dettaglio:
Le scadenze per effettuare il pagamento, suddiviso in quattro rate, sono:
Gli acconti dei contributi 2013 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:
Il saldo va versato in sede di UNICO 2014, quindi entro il 16 giugno 2014 (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%).
Vera MORETTI
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