Crowdfunding, perché regolarlo

Abbiamo iniziato la settimana parlando del questionario sul crowdfunding, che Consob ha pubblicato sul proprio sito. Ora vediamo perché l’authority che vigila sui mercati finanziari ha necessità di disciplinare questo tipo di raccolta.

Il Decreto Crescita ha apportato alcune modifiche al TUF che consentono alle start-up innovative la raccolta di capitali attraverso portali online, secondo il principio del cosiddetto “equity crowdfunding”. In virtù delle deleghe contenute nel decreto, la Consob, dovrà quindi dettare con regolamento, entro il 19 marzo 2013, il principio e i criteri relativi alla registrazione e alla gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, oltre alla disciplina applicabile alle offerte attraverso portali per la raccolta di capitali.

Le finalità generali delle misure introdotte dal decreto a favore delle start-up innovative sono indicate dalla relazione al medesimo: crescita sostenibile, sviluppo tecnologico, occupazione – in particolare quella giovanile.

Le previsioni in materia di crowdfunding sono dettate con gli obiettivi di facilitare l’accesso al capitale per tutte le start-up innovative (anche in deroga al divieto per le Srl di ricorrere al pubblico risparmio) e agevolare o incentivare l’investimento nel capitale di start-up innovative anche da parte di investitori non professionali: cosa che richiede l’individuazione di misure in grado di fornire una dotazione di strumenti di valutazione del profilo rischio/rendimento dei progetti e, dunque, la loro selezione.

Le start-up innovative sono definite dal Decreto Crescita con riferimento al possesso di requisiti che riguardano: la forma societaria, il soggetto che detiene la maggioranza del capitale, il tempo trascorso dalla costituzione, il valore della produzione, la ragione per cui è nata e il legame con l’innovazione ad alto contenuto tecnologico, l’alta qualificazione del personale, oltre che la gestione degli utili. Il decreto contempla anche le start-up innovative a vocazione sociale.

La relazione illustrativa del decreto individua anche gli obiettivi che sottostanno alla delega regolamentare e al potere di vigilanza attribuiti alla Consob, che sono sostanzialmente due:

Creazione di un “ambiente” affidabile
Con riferimento ai “gestori dei portali online” (diversi dalle banche e dalle SIM che possono svolgere tale attività senza necessità di autorizzazione ad hoc) l’obiettivo della Consob è quello definire le regole in grado di “salvaguardare l’affidabilità” di tali soggetti ai quali il decreto riserva una particolare disciplina di favore. Sono destinatari di “oneri autorizzativi e regolamentari semplificati rispetto a quelli generalmente applicabili ai soggetti che svolgono servizi di investimento” e godono di “un regime derogatorio degli obblighi di comportamento e della disciplina della promozione e collocamento a distanza di servizi e strumenti finanziari”.

Dotazione di strumenti di valutazione dei progetti imprenditoriali da parte degli investitori (profili rischio/rendimento)
In materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari condotte tramite portali on-line, il decreto delega alla Consob l’emanazione della disciplina relativa a tali offerte “al fine di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali”, mettendoli nelle condizioni di operare scelte consapevoli. Nel circuito di “finanziamento diretto” è l’investitore che finanzia i progetti imprenditoriali e, pertanto, il raggiungimento delle finalità generali del decreto dipende dalle sue capacità di selezione.