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Nuove norme per la fatturazione 2013

Secondo quanto stabilito dall’ordinamento nazionale della direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione, dall’1 gennaio 2013:

  • viene ridefinito il contenuto minimo obbligatorio della fattura ordinaria;
  • la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Il requisito dell’identificazione univoca della fattura è garantito anche solo indicando il numero del documento, in quanto la fattura deve in ogni caso riportare la data di emissione; qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita.

Sempre dall’1 gennaio 2013 è obbligatorio indicare:

  • il numero di partita IVA del cessionario/committente nazionale;
  • il numero di identificazione IVA in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE;
  • il codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente italiano non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
  • in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell’IVA per effetto anche di “regimi” particolari, il richiamo alla specifica norma UE o nazionale non è più obbligatorio, ma solo facoltativo, mentre deve essere indicato il titolo di non applicazione dell’imposta;

Se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi sono effettuate nello stesso mese solare e nei confronti del medesimo soggetto, è possibile ricorrere alla fattura differita.
In questo caso si può emettere un’unica fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
E’ obbligatorio emettere fattura anche per le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, rese nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro dell’UE, ovvero rese nei confronti di altri soggetti stabiliti fuori dalla UE.

Queste fatture dovranno indicare le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

  • inversione contabile, se si tratta delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 da n. 1) a 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE;
  • operazione non soggetta, se si tratta delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate fuori della UE.

Inoltre, è importante sapere che:

  • è possibile emettere una fattura semplificata, contenente il codice fiscale o la partita IVA del cliente ed una generica descrizione delle cessioni di beni o dei servizi effettuati, per tutte le operazioni di importo non superiore a €.100;
  • le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio, in virtù di un obbligo proprio, devono recare l’annotazione “auto fatturazione”, apposta dal cessionario o committente che emette la fattura;
  • è prevista la parità di trattamento tra fatture cartacee e quelle elettroniche. Si cerca di promuovere il ricorso alla fattura elettronica consentendo la libera scelta sull’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture. L‘autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati ovvero altre tecnologie.

Vera MORETTI

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