Niente obblighi dei gestori di locali pubblici per l’utilizzo della Wi-Fi

Il Garante della Privacy è intervenuto relativamente agli obblighi in materia di privacy da parte dei gestori di locali e pubblici esercizi che permettono la navigazione interben tramite Wi-Fi.

La responsabilità dei siti visitati e dell’utilizzo del Wi-Fi nei locali pubblici, ma anche quello dei terminali messi a disposizione è esclusivamente dei clienti che se ne servono.

Il dubbio che aveva spinto il Fipe a chiedere l’intervento del Garante era legato al decreto Milleproroghe del 2010 che sollevava i gestori da ogni responsabilità in merito alla navigazione tramite Wi-Fi offerta gratuitamente, obbligandoli però a far firmare al cliente una autorizzazione al trattamento dei dati personali nel caso in cui si fossero volute informazioni più dettagliate.

La questione più delicata riguardava i provider che forniscono programmi di archiviazione i quali avevano interpretato la norma sostenendo che “su gestori di bar e ristoranti incombeva l’obbligo di registrazione dei dati da parte degli utenti, così come dovevano essere anche ritenuti corresponsabili dei siti visitati dai loro clienti in caso di connessione alla rete con l’accesso telematico fornito dal locale”.

Il Garante ha confermato che: “gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l’archiviazione dei dati possono eliminarli, senza il rischio di alcuna responsabilità, rendendo così realmente libero il servizio di Wi-Fi offerto. Altrimenti, se vogliono continuare ad utilizzare tali sistemi in maniera legittima, sono tenuti a rendere informati i propri avventori dell’utilizzo che viene fatto dei dati monitorati, attraverso la sottoscrizione da parte loro del consenso al trattamento degli stessi”.

Vera MORETTI