Redditometro e Spesometro: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare per chiarire alcuni aspetti relativi a Redditometro, Redditest, Spesometro, IVA per cassa, rimborso IRAP, accertamenti e contenziosi.

Vediamo i chiarimenti più importanti:
Redditest: viene sottolineato che si tratta di “uno strumento di autodiagnosi e orientamento per il contribuente“, quindi il risultato non influisce minimamente nella selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico o in sede di controllo/accertamento fiscale.

Redditometro: il nuovo accertamento sintetico si applica solo ai redditi a partire dal 2009 quindi non può essere utilizzato in sede di contradditorio relativo ad annualità precedenti.

Beni ad uso promiscuo: ai fini del Redditometro, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota di spesa non deducibile.

Esempio classico è quello dell’auto aziendale anche ad utilizzo privato, la cui deducibilità è scesa dal 40 al 20%, percentuale che sale a 70% (prima al 90) per le auto date in uso ai dipendenti, e all’80% per le vetture di agenti e rappresentanti.
Nel primo caso (deducibilità al 20%) la quota rilevante ai fini del Redditometro è dell’80%, negli altri due rispettivamente del 30 e del 20%.
Per i redditi 2012 e precedenti, valgono le precedenti quote di deducibilità, rispettivamente 40% per le auto aziendali e 90% per quelle date ai dipendenti.
L’auto utilizzata esclusivamente come bene strumentale per l’attività d‘impresa o nell’esercizio di arti o professioni, la deducibilità era e resta al 100%, quindi non rileva ai fini del Redditometro.

In generale, non riguardano il Redditometro tutte le spese sostenute per beni o servizi relativi esclusivamente all’attività d’impresa o all’esercizio di arti o professioni

Spesometro: Relativamente all’elenco clienti fornitori, c’è un chiarimento che riguarda in particolare i produttori agricoli: l’Agenzia sottolinea che non sono tenuti ai nuovo obblighi di comunicazione dello Spesometro per l’annualità 2012.

IVA per cassa: l’imposta si paga solo quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Ciò significa che il soggetto passivo che trasferisce il credito dovrà tenersi informato sul pagamento del credito ceduto. In alternativa, può pagare in anticipo, includendo l’IVA relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

L’esigibilità dell’Iva in caso di pagamento non in contanti: la data rilevante è quella in cui le somme arrivano sul conto, non quella in cui arriva la comunicazione della banca. Tecnicamente, si dice che fa fede la “data disponibile“, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Altra precisazione, sulle note di variazione:

  • se la nota di variazione è in aumento ed è emessa entro un anno dall’operazione, l’esigibilità dell’Iva resta, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile, a un anno dall’operazione, se la nota è emessa dopo il termine di esigibilità dell’Iva (dopo un anno), l’imposta va computata nella prima liquidazione utile.
  • se la nota di variazione è in diminuzione, quando interviene prima che l’imposta diventi esigibile rappresenta direttamente una rettifica dell’imposta originaria, se interviene dopo può essere computata nella prima dichiarazione utile.

Operazioni internazionali: la legge sull’Iva per cassa esclude determinate operazioni. In questo caso non si può applicare l’Iva per cassa nemmeno alle altre operazioni, che in teoria non ne sarebbero escluse: questo perché contrariamente alla vecchia norma, la nuova legge prevede che l’IVA per cassa non riguarda più le singole operazioni, ma tutta l’attività, ovvero l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente.
L’Agenzia chiarisce che, in caso di conferimento d’azienda, il diritto al rimborso dell’Irap pagata per le spese del personale dipendente spetta al conferente.

Si ricorda infine che i chiarimenti dell’Agenzia presenti nella circolare 1/E del 2013 riguardano anche molti altri punti:

  • le novità sulla riscossione introdotte dalla Legge di Stabilità per cui il contribuente può richiedere la sospensione della cartella esattoriale: riguarda anche gli accertamenti esecutivi per i quali è inutilmente trascorso il termine di pagamento.
  • l’accertamento con adesione: il contribuente che ha esercitato l’adesione ma non paga entro i previsti 20 giorni, può presentare ricorso entro i 150 giorni dalla notifica, sempre previsti.
  • il Transfer pricing (remunerazione attesa dalle Amministrazioni estere per l’attività di distribuzione),
  • l’autotutela parziale (errori dell’amministrazione nell’accertamento),
  • rivalutazione di terreni e partecipazioni (diritti edificatori, omessa dichiarazione in Unico),
  • scheda carburante o moneta elettronica,
  • precisazioni sulle società in perdita sistematica,
  • distruzione accidentale di immobili rivalutati,
  • acquisti da operatori Black List,
  • imposta di bollo nel processo tributario,
  • imposta di bollo sui prodotti finanziari,
  • cambio di quota di possesso di un’attività finanziaria (compilazione di Unico Pf, quadro RM, relativo all’Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie).

Vera MORETTI