In seguito a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sulla tassa sui rifiuti, sono sorti alcuni malintesi che ora sono stati finalmente chiariti.
Poiché in Cassazione è stato stabilito che il prelievo fiscale sui rifiuti solidi urbani è una tassa, e non una tariffa, e quindi non assoggettata all’Iva, si pensava che ciò fosse valido per tutte le tasse sui rifiuti applicate in Italia.
In realtà, invece, quanto dichiarato dalla Cassazione non riguarda la Tia1, ovvero la tariffa di igiene ambientale istituita nel 1997 e applicata da alcuni Comuni ma la Tarsu, tassa sui rifiuti solidi urbani e quindi non soggetta all’Iva.
Restano alcuni dubbi sulla Tia2, una tariffa in vigore dal 2006 e, come tale, soggetta all’Iva ma non ancora presa in considerazione dalla giurisprudenza.
Come procedere, per ottenere l’eventuale rimborso?
Dopo aver controllato i documenti di pagamento inviati dall’amministrazione municipale, per vedere se vi è un riferimento esplicito alla norma che ha istituito la Tia1, in caso affermativo si potrebbe tentare la strada di un contenzioso con l’amministrazione fiscale, con tutte le lungaggini burocratiche del caso.
Altroconsumo, invece, consiglia di firmare una petizione online, mentre l’associazione Contribuenti sostiene che sarebbe meglio chiedere il rimborso tramite modulo apposito.
La stima di tale rimborso oscilla tra i 500 euro per le famiglie e i 4.000 euro per le imprese (dati medi).
Vera MORETTI
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