Novità sulla riscossione dei tributi

Le modifiche derivano dalla Legge di Stabilità 2013

Novità sulla riscossione dei tributi

Tra le novità della Legge di Stabilità alcune riguardano la riscossione dei tributi, poiché è stato introdotto un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione.

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, in alcuni casi, anche rivolgendosi direttamente a Equitalia.

Dal 1° gennaio 2013 i soggetti incaricati della riscossione coattiva devono sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.

E’ previsto inoltre che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  • da prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  • da provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • da sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • da sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
  • da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione dalla notifica dell’atto, accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta e da un documento di riconoscimento.
Tali disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero anteriormente al 1° gennaio 2013.

Vera MORETTI