Da domani entra in vigore la Tobin Tax italiana e, poiché si tratta di un vero e proprio debutto, è bene chiarire alcuni punti importanti, come, ad esempio, in quali casi non si paga la tassa.
Ricordiamo che la Tobin Tax, introdotta dalla Legge di Stabilità 2012, si paga per azioni e strumenti finanziari partecipativi, derivati, operazioni ad alta frequenza, ma con modalità diverse per ogni categoria.
L’imposta si applica sul trasferimento di proprietà dei titoli, ovvero sulla transazione avvenuta alla data di regolazione. Anche se non si paga sui titoli di debito, è invece dovuta nel caso di conversione in azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o rimborso di un’obbligazione.
Per l’anno in corso, l’aliquota è dello 0,12% ma scenderà allo 0,1% dal 2014, per scambi su mercati regolamentati (Borse) e sistemi multilaterali di negoziazione.
Sulle altre piattaforme di trading, aliquota è dello 0,22% per il 2013 e 0,2% dal 2014.
L’aliquota viene calcolata sul valore della transazione “determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere” effettuato dal responsabile del versamento, ovvero l’intermediario: banca, società finanziaria, sim.
Per un singolo soggetto passivo, ovvero l’acquirente, si calcolano i titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario.
La tassa sui derivati si paga dal primo luglio 2013. Si calcola in misura fissa, in base a una tabella che considera valore del contratto e tipologia di strumento finanziario.
Previste riduzioni per le operazioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Cambia anche il soggetto passivo: l’imposta si paga a metà fra le due controparti.
Vera MORETTI
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