Alla luce della variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, risultata, per famiglie di impiegati ed operai, del 3,00% per il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici.
Sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) sia sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
La stessa legge ha disposto che ai rapporti di lavoro a tempo determinato venga applicato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, il contributo addizionale sarà calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento, salvo che il datore di lavoro non comunichi al Contact Center Multicanale (numero gratuito 803 164 oppure numero 06 164164 da telefono cellulare) che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.
Per quanto riguarda il contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’Inps ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo.
Vera MORETTI
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