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Entro il 18 marzo il saldo Iva per chi ricorre alla dichiarazione in forma autonoma

La scadenza per la presentazione del saldo Iva è stata fissata per il prossimo 18 marzo e riguarda, principalmente, chi ha optato per la dichiarazione Iva in forma autonoma.
Infatti, chi ricorre a questa procedura, è chiamato a versare il saldo Iva entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Con riferimento al periodo d’imposta 2012, il saldo dovrà essere versato entro lunedì 18 marzo 2013, in quanto il 16 cade di sabato. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in forma rateale.

In quest’ultimo caso:

  • la prima rata deve essere versata entro il 18.03.2013;
  • le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 18.03.2013, con applicazione degli interessi fissi di rateizzazione nella misura dello 0,33% mensile;
  • il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2013.

Coloro che hanno presentato entro il mese di febbraio 2013 il mod. Iva in forma autonoma, a prescindere dal saldo, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva relativa al 2012.

Per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in forma unificata, cioè all’interno di UNICO 2013, la data del 18 marzo 2013 rappresenta solo la prima delle possibili date utili per il versamento del saldo IVA 2012.
Questi soggetti, infatti, possono decidere di versare il saldo anche entro il 17.06.2013 o entro il 17.07.2013.
Il versamento del saldo Iva deve essere comunque maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.03.2013 ed il 17.06.2013 (o 17.07.2013).

Ciò significa che:

  • se si sceglie di pagare il 17.06.2013: l’importo del saldo Iva 2012 dovrà essere maggiorato dell’1,20% (= 0,40% x 3 mesi);
  • se si effettua il pagamento il 17.07.2013: l’importo del saldo Iva 2012 dovrà essere maggiorato dell’1,60% (= 0,40% x 4 mesi).

Il saldo IVA 2012 deve essere versato utilizzando il modello F24 telematico, riportando all’interno della Sezione “Erario”:

  • il codice tributo “6099”;
  • il codice tributo “1668” per gli interessi rateali;
  • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
  • l’anno di riferimento “2012”;
  • l’importo del saldo IVA dovuto; in merito occorre segnalare che se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 18.03.2013 l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale; se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro;
  • l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.

Se il saldo non viene versato o viene versato in ritardo rispetto alle scadenze previste, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo.
Il contribuente però ha la possibilità di rimediare alla dimenticanza, utilizzando il ravvedimento operoso.

Il mancato versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, per un importo superiore a 50.000 Euro per ciascun periodo d’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Per la consumazione del reato comunque occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Vera MORETTI

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Tags: ivasaldo iva

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