Da oggi iniziano le procedure per beneficiare del 5 per mille

Da oggi, e fino al 7 maggio, gli enti del volontariato e le associazioni sportive possono presentare all’Agenzia delle Entrate per essere ammessi al beneficio del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012.
Le risorse messe a disposizione per la quota del 5 per mille sono quantificate, per l’anno 2013, in 400 milioni di euro, come stabilito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legge 95/2012 sulla spending review.

Il documento può essere compilato da:

  • enti del volontariato, per i quali l’Agenzia delle entrate provvede ad acquisire sia la domanda di iscrizione, sia la dichiarazione sostitutiva, sia a effettuare i controlli;
  • associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l’Agenzia riceve le domande di iscrizione.

Le istruzioni per iscriversi negli elenchi del cinque per mille 2013, agli enti della ricerca scientifica e dell’università, agli enti della ricerca sanitaria e agli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, sono fornitedalle rispettive Amministrazioni competenti.
Le domande vanno fatte pervenire, per via telematica, a Entratel o Fisconline e, dopo la chiusura di iscrizioni fissata per il 7 maggio, c‘è tempo fino al 20 maggio per correggere eventuali errori nei dati degli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia entro il 14 maggio.

Gli enti di diritto privato, che operano senza finalità di lucro in settori di rilevanza sociale, più brevemente definiti “del volontariato”, sono tenuti, dopo l’iscrizione, a presentare anche, entro l’1 luglio (il 30 giugno è domenica), una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille.

Dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, insieme a una fotocopia del documento di identità dello stesso rappresentante, alla direzione regionale delle Entrate nel cui territorio ha sede fiscale l’ente.
Per l’invio si può utilizzare anche la posta elettronica certificata. Gli indirizzi Pec delle direzioni regionali, come pure quelli postali, sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

I modelli per l’iscrizione sono unici per entrambe le categorie dei potenziali beneficiari, mentre quelli per la dichiarazione sostitutiva sono distinti: uno è riservato a Onlus ed enti del volontariato, un altro alle associazioni sportive dilettantistiche.
Inoltre, per facilitare gli adempimenti, il software, dopo l’iscrizione, predispone un modello di dichiarazione sostitutiva parzialmente compilato con gli elementi già forniti. Basta solo completare con i dati mancanti.

Le irregolarità, riguardanti iscrizione oltre il termine previsto, dichiarazione sostitutiva oltre il termine previsto, mancanza della fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale da allegare alla dichiarazione sostitutiva, possono essere corrette fino al 30 settembre..

Per la regolarizzazione è necessario:

  • essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza della domanda di iscrizione;
  • presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità) entro il 30 settembre;
  • versare una sanzione di 258 euro con il modello F24, indicando il codice tributo 8115, senza possibilità di compensare l’importo.

Dopo la formazione degli elenchi, l’Agenzia delle Entrate procederà, entro il 14 maggio, a pubblicarli sul proprio sito internet, distinti per tipologia:

  • enti del volontariato
  • enti della ricerca scientifica e dell’università
  • enti della ricerca sanitaria
  • associazioni sportive dilettantistiche.

Le liste che saranno rese note al termine degli adempimenti amministrativi e dei relativi controlli, effettuati dagli uffici fiscali e dalle altre amministrazioni competenti, saranno distinte per “ammessi al beneficio” ed “esclusi dal beneficio”.
Gli elenchi degli organismi che svolgono attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono pubblicati dal ministero per i Beni e le attività culturali.

Vera MORETTI

redazione1

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