I debiti con Equitalia possono essere rateizzati

Roma, 3 gennaio 2012. Equitalia

Pagare i debiti nei confronti dell’Erario può essere un problema, soprattutto in un periodo, come questo, in cui è difficile trovare liquidità.

Per questo, la direttiva Equitalia ha reso nota la possibilità di rateizzare il pagamento.
Pur essendo un’opzione esistente anche prima, ora è possibile ottenere la dilazione senza necessariamente dover comprovare lo stato di difficoltà economica.
Per poter richiedere, dunque, la rateizzazione, è sufficiente presentare istanza a Equitalia, che potrà concedere fino a 72 rate con importo minimo di 100 euro al mese.

Il modulo per la richiesta va compilato e inviato, allegando la documentazione necessaria, tramite raccomandata a/r o consegnato brevi manu presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione del Gruppo Equitalia che ha emesso la cartella di pagamento.

Ovviamente, le modalità di pagamento cambiano a seconda dell’entità del debito.
Per situazioni debitorie fino a 20.000 euro è prevista una dilazione massima di 48 rate di importo minimo 100 euro. Per aumentare le rate è necessario produrre apposita documentazione comprovante le difficoltà economiche del contribuente. La procedura è la stessa per imprese e cittadini: bisogna presentare modulo di richiesta e copia della carta d’identità.
Per situazioni debitorie superiori a 20.000 euro invece è necessario fare una distinzione tra persone fisiche e ditte individuali a regime fiscale semplificato o ordinario.

La procedura cambia a seconda che si tratti di persone fisiche o aziende.
Le persone fisiche devono compilare l’apposito modulo e allegarvi sia la copia della carta di identità che il modello ISEE che comprova reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare e caratteristiche del nucleo familiare per numerosità e tipologia.

Le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, invece, devono scaricare il modulo adatto e inviare a Equitalia, oltre alla richiesta, il modello ISEE e la copia del documento d’identità.
Per le ditte individuali con partite iva in regime contabile ordinario, occorre prima fare una distinzione tra debiti da 20.001 a 50.000 euro a debiti superiori a 50.000 euro.

In caso di debiti da 20.001 a 50.000 euro saranno due i parametri che Equitalia esaminerà: l’Indice di Liquidità (liquidità differite+liquidità correnti/passività correnti) e l’Indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione x 100).
In precedenza, l’Indice di Liquidità doveva essere inferiore a 1 e l’indice Alfa superiore a 3, adesso invece l’indice Alfa viene considerato come parametro per determinare il numero di rate massimo concedibile ovvero: fino a 2 – max 18 rate; da 2,1 a 4 – max 36 rate; da 4,1 a 6 – max 38 rate; da 6,1 a 8 – max 60 rate; oltre 8,1 – max 72 rate.
Rimangono invariate le modalità di calcolo dell’Indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all’istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.

Per importi fino a 50.000 euro non è necessario che il prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa sia firmato da un professionista accreditato. Basta una copia del documento attestante l’apertura della partita IVA in Camera di Commercio e la denominazione della ditta.
Per importi superiori a 50.000 euro la relazione deve essere firmata da un professionista accreditato.

Per chi volesse determinare in autonomia i calcoli, Equitalia mette a disposizione un simulatore di rate ed importo.
Una volta ottenuta la rateizzazione, il soggetto debitore non è più considerato inadempiente ed è quindi ammesso a partecipare alle gare d’appalto di lavori, forniture e servizi.
La concessione delle rate decade dopo il mancato pagamento di due rate consecutive.

Se il contribuente ha ottenuto la dilazione del debito, fino a raggiungimento della soglia minima di debito pari a 20.000 euro, l’agente di riscossione non può procedere con l’iscrizione della garanzia ipotecaria e non può attivare il procedimento di espropriazione immobiliare.

L’iscrizione dell’ipoteca per importi inferiori a 20.000 euro, infatti, è prevista soltanto in caso di rigetto dell’istanza o di decadenza del beneficio della rateizzazione. Per quanto riguarda i pignoramenti di stipendi, salari o altre indennità, la legge suddivide le fattispecie in tre categorie:

  • per debiti fino a 2.000 euro è possibile pignorare un decimo dello stipendio;
  • da 2.000 2 a 5.000 euro è possibile pignorare un settimo dello stipendio;
  • oltre i 5.000 euro è possibile pignorare un quinto dello stipendio.

Per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi, infine, l’agente incaricato della riscossione comunicherà al contribuente la procedura mediante l’invio di raccomandata semplice. L’obbligo d’informazione viene meno se l’agente ritiene che tale informativa possa compromettere il buon esito della riscossione.

Vera MORETTI