Se, da una parte, non è previsto l’invio di nessuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione Irpef/Ires del 55% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, è pur vero che in alcuni casi è invece richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello IRE, denominato “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta“.
I casi sono quelli in cui:
Questa comunicazione serve all’Agenzia per ricevere informazioni sulle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.
Tale procedimento è valido anche se i lavori di intervento, iniziati nel 2012, dovessero proseguire o terminare nel 2013.
La Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda (IRPEF/IRES) il 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L’agevolazione è stata più volte prorogata. Da ultimo, il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012, all’art. 11) ha disposto l’ulteriore proroga per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 (dal 1° luglio, salvo nuove proroghe, l’agevolazione sarà invece riassorbita dalla detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, resa strutturale).
Gli interventi agevolabili sono quelli eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti, e finalizzati al risparmio energetico dell’edificio.
Le spese agevolabili sono quelle relative ai seguenti interventi:
I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55% per le spese sostenute nel 2012 relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati o proseguiti in tale anno, ma che proseguono anche nel 2013, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello IRE entro il 2 aprile 2013, per consentire all’Erario il monitoraggio degli “sconti d’imposta” in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio.
Il modello IRE da compilare è quello approvato dal Provvedimento del 06/05/2009.
L’invio della Comunicazione non esenta i contribuenti a trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione attestante i lavori eseguiti.
La comunicazione modello IRE non deve essere presentata:
se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (es: lavori iniziati e terminati nel 2012);
se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (es: lavori iniziati nel 2012 e ultimati nel 2013 senza sostenimento di spese nel 2012).
L’invio deve essere fatto esclusivamente con modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software disponibile nel sito Agenziaentrate.gov.it.
Vera MORETTI
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