Il pagamento dell’Imu relativamente ad enti non commerciali era stato discusso varie volte, ma sempre lasciando qualche dubbio circa i margini di applicazione.
Se, stando alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, l’esenzione per gli enti non commerciali si applica a condizione che l’immobile sia posseduto e utilizzato per attività meritevoli direttamente dallo stesso ente non commerciale, il Mef ha stravolto questo orientamento concludendo che l’esenzione Imu si applica nel caso di immobili concessi in comodato a titolo gratuito ad altri enti dello stesso tipo.
Secondo il Mef, infatti, l’elemento decisivo per l’applicazione o meno dell’Imu è la presenza di un reddito determinato dall’immobile, che nel caso del comodato a titolo gratuito non sussiste.
Ciò che conta, per il Ministero, è la gratuità della concessione, e quindi la non formazione di reddito in capo all’ente.
Questo è un caso, inoltre, che non ha nulla a che vedere neppure con gli immobili dati in locazione: se, infatti, quest’ultima prevede la determinazione di un reddito ed esclude l’applicabilità dell’esenzione, nel caso del comodato gratuito non si genera alcun reddito in capo all’ente, e pertanto l’esenzione si applica.
Ovviamente l’ente utilizzatore non deve pagare l’Imu perché non è soggetto passivo, ma deve fornire all’ente non commerciale che gli ha concesso l’immobile, tutti gli elementi necessari per consentirgli l’esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale che sostanziale.
L’esenzione rappresenta il giusto riconoscimento del valore sociale apportato dagli enti no profit attivi in settori particolarmente delicati della vita dei cittadini.
È proprio il carattere non lucrativo l’elemento che giustifica l’esenzione, e che tra l’altro, esprimendosi in termini di umanizzazione, costituisce un ritorno nelle tasche dei cittadini.
E’ pertanto la natura del contratto di comodato e la sua non onerosità a consentire al ministero di giustificare l’esenzione Imu. Restano ovviamente soggetti a tassazione gli immobili locati in quanto l’affitto rappresenta un reddito e una fonte di ricchezza che è oggettivamente incompatibile con gli obiettivi che le norme sull’esenzione dall’Imu tutelano.
Vera MORETTI
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