L’Imu e l’effetto sostitutivo sull’Irpef

L’Agenzia delle Entrate ha sentito la necessità di fornire chiarimenti riguardanti il rapporto che intercorre tra le imposte dirette, come l’Irpef, e l’Imu, l’imposta municipale propria.

Relativamente all’Imu, viene specificato che: “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati“.
L’Imu sostituisce l’Irpef per la componente immobiliare dovuta su redditi fondiari di beni non locati.

L’effetto sostitutivo è riferito:

  • ai redditi fondiari ritraibili dai terreni, per la componente dominicale;
  • ai redditi fondiari ritraibili dai fabbricati.

L’effetto sostituzione porterà anche a conseguenze sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni di imposta rapportate al reddito complessivo.
Dal 2012 l’Imu sostituisce i redditi fondiari dei beni non locati e questi sono esclusi dalla base imponibile Irpef, perciò si avrà un minor reddito complessivo.
Ad un minor reddito complessivo corrisponde un aumento delle detrazioni fiscali, sino ai limiti di volta in volta previsti dalla normativa e facilmente ricavabili dalle istruzioni ai vari modelli dichiarativi, che già in questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta mettendo a disposizione dei contribuenti sul proprio sito internet istituzionale.
Altro effetto sostitutivo Imu – Irpef è relativo al soggetto fiscalmente a carico, ovvero se ha un reddito complessivo inferiore ad euro 2.840,51 al lordo delle deduzioni spettanti.
I redditi fondiari dei beni non locati soggetti ad Imu sostituiscono l’Irpef, quindi essi non si considerano ai fini della determinazione del reddito complessivo.

E’ opportuno precisare che la normativa che regola l’Imu specifica anche quali sono i redditi in relazione ai quali non si produce l’effetto sostituzione. Questi redditi sono:

  • redditi agrari di cui all’art. 32 del Tuir;
  • redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
  • redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir;
  • redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.

La circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate che qualora nel corso dell’anno si verifica una qualunque causa di esclusione dall’Imu, allora devono continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l’Irpef e le relative addizionali.
Questo significa che l’Imu, tanto odiata e criticata, potrebbe in realtà portare alcuni vantaggi sia sul piano fiscale sia sul piano dell’imposizione diretta.

Vera MORETTI

redazione1

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