Le novità del modello 730/2013

Ormai i tempi stringono e, per presentare il modello 730/2013 al proprio datore di lavoro, se presta assistenza fiscale, c’è tempo fino al 30 aprile.
In alternativa, il modello può essere consegnato, entro il 31 maggio, ad un CAF o ad un professionista incaricato.

Tra le novità salienti c’è la parte dedicata all’Imu, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’Imu che l’Irpef.
Restano invece assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu. In tal caso, va barrata la nuova casella “Esenzione Imu” (colonna 9) del Quadro A.

Anche nel Quadro B è stata introdotta una nuova colonna, Colonna 12, in cui indicare se si è in un caso di esenzione Imu: in particolare, barrando la casella, il reddito del fabbricato sarà assoggettato a Irpef .
Anche in questo caso, infatti, a partire dall’anno 2012, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.
Pertanto, nel Quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

Il Quadro B quest’anno tiene conto anche delle nuove modalità di tassazione degli immobili di interesse storico e/o artistico:

  • per quelli concessi in locazione, il reddito è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50% e il canone di locazione ridotto del 35%;
  • per quelli non locati, invece, sempre che siano tassati, il reddito è pari al 50% della rendita catastale.

E’ stato istituito il nuovo codice 4 da inserire nella Colonna 5 (codice canone) per evidenziare che il canone va ridotto del 35% (in colonna 6 andrà riportato il canone annuo nella misura del 65%).
Il rigo C5 tiene conto della proroga della detassazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

L’agevolazione per il 2012 sussiste se, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, il lavoratore ha percepito compensi per incrementi della produttività che sono stati assoggettati dal datore di lavoro ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di € 2.500 (non più € 6.000), oppure sono stati assoggettati a tassazione ordinaria a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché la tassazione ordinaria è più favorevole.
Per fruire della detassazione dei premi di produttività, il dipendente deve aver conseguito nel 2011 un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000 (e non più € 40.000).

Novità anche nel Quadro E, a cominciare dalla nuova Colonna 1 (Contributo S.S.N. – R.C. veicoli) al rigo E21 in cui indicare i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza nell’ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC veicoli), che, dal 2012, sono deducibili solo per la parte che eccede € 40 e non più totalmente.
C’è poi la novità, che rientra nella Colonna 2, sempre dello stesso Quadro, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio: in questo caso la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione e di recupero edilizio sostenute a partire dal 26/06/2012 e fino al 30/06/2013 è elevata dal 36% al 50% ed il limite di spesa è elevato da € 48.000 a € 96.000.
La Colonna va compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012.

In particolare, in essa andrà indicato uno dei seguenti codici:

  • 1, spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
  • 2, spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente all’1 gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
  • 3, spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).

Vera MORETTI

redazione1

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