Dall’articolo 84 co. 1 e 2 del TUIR si legge che le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
Per chiarire alcuni dubbi, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di emanare una circolare nella quale viene spiegato che:
Ovviamente, le modifiche vanno a riflettersi anche nella compilazione del modello Unico SC2013 (quadro RN e RS) e sulle società in fase di liquidazione.
In particolare, accanto all’indicazione delle perdite scomputabili nel quadro RN, nel quadro RS, le perdite non compensate, vengono ora distinte tra utilizzabili “in misura limitata” (rigo RS44) ed utilizzabili “in misura piena” (rigo RS45).
Nell’ambito delle perdite utilizzabili in misura limitata, occorre ulteriormente distinguere tra perdite del periodo d’imposta in corso, risultante dal rigo RN5, col. 3 (rigo RS44, col. 3 e perdite pregresse (rigo RS44, col. 7).
Analogamente, con riferimento alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta, riportabili in misura piena, occorre distinguere tra le perdite fiscali pregresse (RS45, col. 7) e quelle del periodo d’imposta in corso (RS45, col. 3).
Per quanto riguarda, infine, le modalità di scomputo delle perdite in caso di società in liquidazione, considerato che non sussistono orientamenti ufficiali dell’Agenzia, si ritiene opportuno tener separate le perdite prodotte nella fase ante liquidazione da quelle prodotte nel corso della procedura.
Vera MORETTI
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