La Corte di Cassazione ha chiarito che sono chiamati a versare l’Irap anche i professionisti che esercitano attività di lavoro autonomo nel caso in cui esternalizzino propri servizi.
Ciò significa che il professionista che affida a terzi attività finalizzate al sostegno e al potenziamento della professione è quindi soggetto all’Irap.
Esempio più frequente è l’outsourcing, perché la collaborazione continuativa, quindi non occasionale, tra il professionista e le aziende esterne costituisce il presupposto dell’esercizio abituale di attività autonomamente organizzata.
Il presupposto sussiste, come si evince dalla sentenza, “non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura”.
I requisiti necessari ad individuare l’autonoma organizzazione prevedono che il professionista:
Vera MORETTI
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