La Commissione europea ha appena approvato una misura di incentivazione fiscale che prevede la detassazione dei proventi dei fondi che investono capitale di rischio in piccole e medie imprese per favorire la loro crescita.
Oggetto dell’investimento sono infatti le pmi che svolgono la propria attività da non più di 36 mesi, comprese quelle nate da progetti di spin-off e concentrazione, purché si trovino in fase di sperimentazione costituzione, avvio o sviluppo.
Tra i requisiti richiesti c’è anche avere sede, almeno legale, in Italia, ed essere sottoposte ad almeno una imposta domestica tipo Ires.
Anche i capitali investiti devono essere diretti dall’attività operativa svolta in Italia; azioni e quote della società devono essere detenute per almeno il 51% da persone fisiche che risiedono su suolo italiano, anche se non si esclude che, successivamente, il capitale possa ridursi e che il Fondo possa acquisire la maggioranza.
Il Dm qualifica i Fondi di Venture capital come organismi di investimento collettivo del risparmio. Escluse, dunque, le investment companies, nonostante nella prassi l’attività di Venture capital sia spesso svolta per motivi di dimensione attraverso veicoli societari, meno onerosi dal punto di vista organizzativo. Il Fondo può essere anche costituito in Stati Ue o See inclusi nella White List
Le quote dei Fondi possono essere sottoscritte solo da investitori professionali o per importi non inferiori a 100mila euro.
Il regolamento del Fondo vuole che almeno il 75% degli attivi sia investito in società aventi le caratteristiche indicate, e che l’investimento nella singola società sia inferiore a 2,5 milioni per periodo di 12 mesi.
Investimenti maggiori possono essere effettuati in un arco temporale più ampio.
Il rimanente 25% può invece essere investita anche in imprese con caratteristiche diverse e in strumenti non aventi natura di equità, come le obbligazioni.
I proventi dei Fondi per la parte che costituisce reddito di capitale non sono soggetti a imposizione in capo agli investitori nel fondo, a prescindere dalla natura e dalla residenza dell’investitore. Questi proventi non sono quindi soggetti alla ritenuta del 20% e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
La detassazione riguarda anche i proventi relativi alla quota libera degli attivi.
L’esclusione opera decorso un anno dall’avvio del Fondo e a condizione che nell’anno solare il requisito del 75% risulti verificato per più di tre mesi.
L’eventuale quota del provento che costituisce reddito diverso (capital gain) resta soggetta al regime ordinario.
In caso di mancato rispetto dei limiti di investimento, l’Agenzia delle Entrate recupera l’imposta dovuta e le sanzioni a carico del gestore del fondo o dell’intermediario incaricato del pagamento dei proventi.
Si tratta di una sanzione impropria di dubbia costituzionalità, in quanto il prelievo inciderebbe soggetti a cui non è riferibile la corrispondente capacità contributiva.
Vera MORETTI
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