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Novità 2013 sulla detassazione dei premi di produttività

Con la Legge di Stabilità 2013, è stato stabilito che, per il biennio 2013-2014, venga applicata la detassazione dei premi di produttività erogati ai dipendenti del settore privato.
Si tratta di un’agevolazione che consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10% su un importo massimo di retribuzione di produttività pari a € 2.500.

Requisito fondamentale per accedere alla detassazione riguarda il reddito che il lavoratore dipendente deve aver conseguito nel 2012, che non deve superare € 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2012 ad imposta sostitutiva.

Le novità presenti nella disciplina 2013 riguardano la nuova nozione di retribuzione di produttività e l’obbligo, per il datore di lavoro, di depositare i contratti presso la Direzione territoriale del Lavoro (DTL) territorialmente competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Viene così definito un meccanismo più restrittivo al fine di limitare l’utilizzo indiscriminato della detassazione.

La detassazione è possibile ora solo a seguito della verifica dei nuovi vincoli introdotti dal D.P.C.M. 22.01.2013. In particolare, si dovrà fornire la “prova” che le somme erogate derivino da un effettivo aumento di produttività, competitività ed efficienza dell’impresa.

In particolare, l’art. 2 del decreto fornisce una doppia nozione di “retribuzione di produttività”. Per essa, infatti, si intendono:

  • le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, che possono essere quindi anche incerti in quanto variabili in funzione dell’andamento dell’impresa;
  • le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di intervento: modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro, sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale; programmazione aziendale più flessibile, mediante una programmazione aziendale anche non continuativa, dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane; introduzione di misure che abbiano il fine di rendere compatibile la tutela dei lavoratori con l’utilizzo di nuove tecnologie funzionali all’attività lavorativa; individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.

Le due nozioni di retribuzione di produttività possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e, quindi, è possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre però nel rispetto del limite massimo di retribuzione agevolabile di € 2.500 previsto dal D.p.c.m.

I datori di lavoro devono depositare i contratti presso la Direzione del Lavoro (DTL) territorialmente competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme all’autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del D.p.c.m.

Questo permetterà al Ministero del Lavoro la raccolta ed il monitoraggio dei contratti depositati e al Governo di avere un confronto con le parti sociali entro il 30.11.2013 per valutare l’applicazione dei contratti e l’effettività idoneità delle disposizioni del D.p.c.m., anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia.

Vera MORETTI

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