Le pmi possono usufruire di benefici, per quanto riguarda la detassazione sugli investimenti ambientali o nelle rinnovabili, che derivano dalla Tremonti Ambientale.
Questa detassazione è prevista dall’art.6 (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa), nei commi 13- 19, della legge n.388/2000 (Finanziaria 2001). Il Decreto Sviluppo ha poi abrogato il beneficio per tutte le spese sostenute dal 26 giugno 2012.
Sono dunque recuperabili gli investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2010 fino al 25 giugno 2012: non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES/ IRPEF (ma non IRAP).
Le caratteristiche dell’investimento devono essere certificate da soggetti preposti, con la specifica menzione che l’investimento era necessario per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente e che non si tratta di investimento realizzato in attuazione di obblighi di legge.
Gli investimenti ammissibili riguardano:
Tra le spese finanziabili ci sono anche quelle previste per l’installazione di impianti e sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e gli interventi per contenimenti energetici significativi del ciclo produttivo.
Sono ammissibili anche le spese per l’efficientamento energetico in edilizia e bioedilizia, rimozione di strutture rifacimento dell’involucro edilizio per efficienza energetica, illuminotecnica, condizionamento, riscaldamento e business intelligence applicata alla domotica, al controllo degli sprechi e qualsiasi altro sistema per l’efficienza energetica.
L’importo si determina mediante approccio Incrementale: si separa la quota parte dell’investimento realizzato al fine di ottenere migliorie ambientali, dalla restante parte dell’investimento stesso, realizzata allo scopo di migliorare la produttività.
Questo significa che la quota di reddito agevolabile corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
Entro 30 giorni dal deposito va fatta una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, dopo la quale la detassazione è automaticamente fruibile senza attendere un’autorizzazione, così come prevedeva il meccanismo della Tremonti tradizionale.
Per investimenti 2011 di soggetti IRES, se ancora non è stata depositata la dichiarazione dei redditi 2012, è possibile presentare un’integrativa a favore del recupero del credito mediante compensazione in F24; l’eventuale eccedenza si potrà recuperare negli esercizi successivi senza limiti temporali fino ad esaurimento, nella misura massima dell’80% dell’imponibile di ciascun esercizio.
Per investimenti precedenti si procede alla richiesta di rimborso IRES/IRPEF pagata, a meno che la perdita fiscale generata dalla detassazione sia riportabile ancora nel 2011/2012, nel qual caso si può impostare il meccanismo sopra descritto per l’IRES 2011.
Vera MORETTI
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