Niente sanzioni per chi non apre la PEC

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Scade oggi, facendo slittare la data del 30 giugno perché di domenica, il termine per comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) imposto alle ditte individuali se già iscritte e non soggette a procedure concorsuali.

E’ stato reso noto, però, che non verranno applicate sanzioni a coloro che non riusciranno a provvedere entro oggi, anche se c‘è poca chiarezza al riguardo.

Da una parte c’è l’interpretazione che prevede l’applicabilità delle sanzioni in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC solo alle imprese che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese per la prima volta (di nuova costituzione).
Dall’altra, invece, c’è quella che riguarda l’applicabilità per le ditte individuali non di nuova costituzione che presentino qualunque forma di domanda (anche di variazione), che rimarrebbe sospesa fino a che l’azienda non comunica il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Se il procedimento non avviene entro 45 giorni, la domanda viene considerata non presentata.

Riguardo agli adempimenti PEC da parte delle ditte individuali restano dunque da chiarire almeno due aspetti:

  • se la comunicazione della PEC oltre il 45° giorno possa rimettere in bonis l’impresa, con l’acquisizione della domanda (di iscrizione o variazione dati) e senza sanzioni;
  • se gli aggiornamenti normativi determinano l’inapplicabilità delle sanzioni ex art. 2630 cc (da 206 a 2065 euro) alle imprese già iscritte per il ritardo nella comunicazione PEC, poiché non prescritte.

Vera MORETTI