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Tobin Tax prorogata ad ottobre

La Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie introdotta dalla Legge di Stabilità ed entrata in vigore lo scorso 1 marzo, è stata rimandata al 16 ottobre, dopo che la prima rata era stata inizialmente fissata per il 16 luglio.

Per il 2013, l’importo è stato definito pari allo 0,12% per operazioni effettuate sui mercati regolamentati e allo 0,22% per quelle su altri mercati e deve essere pagato per operazioni finanziarie effettuate senza intermediari, ma direttamente dal contribuente.

Ovviamente, si può ricorrere anche ad un intermediario, ma quest’ultimo non è chiamato a versarlo se il contribuente attesta in forma scritta che l’operazione rientra fra quelle escluse dall’applicazione dell’imposta. L’intermediario può anche non richiedere l’attestazione se l’esclusione è verificabile sulla base della natura tecnica dell’operazione o di altre informzioni già note e disponibili.

L’imposta viene versata tramite il Modello F24 ed i codici verranno comunicato con successiva circolare da parte dell‘Agenzia delle Entrate.

Bisogna anche adempiere a una serie di obblighi strumentali, registrando le informazioni relative alle singole operazioni (elencate nei prospetti analitici), rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento delle Entrate. La registrazione avviene in un apposito registro su supporto informatico, tenuto con modalità che garantiscano l’ordine cronologico delle operazioni, l’integrità dei dati, la loro conservazione.

I soggetti non residenti, senza conto corrente o rappresentante fiscale in Italia, possono pagare mediante bonifico in Euro a favore del Bilancio dello Stato indicando una serie di formazioni, specificate per tipologia d’imposta, contenute nel provvedimento delle Entrate e mettendo come causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento.

Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, ci sarà un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il modello di dichiarazione della Tobin Tax, da presentare esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alle operazioni dell’anno precedente.

La dichiarazione potrà servire anche a chiedere il rimborso di eventuali eccedenze di versamento dell’imposta.

L’esenzione può essere richiesta se le emittenti capitalizzano meno di 500 milioni di euro o per le operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di supporto agli scambi, o attività di market making esentate dalla Tobin Tax con decreto MEF 21 febbraio 2013.

Vera MORETTI

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