Dopo l’emanazione della C.M. n. 24/E del 31 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nei giorni scorsi ulteriori chiarimenti in merito alla procedura che gli Uffici devono seguire prima di notificare l’eventuale avviso di accertamento sintetico.
Nel paragrafo dedicato all’attività istruttoria ed al contraddittorio, l’Agenzia, dopo aver evidenziato che il nuovo redditometro è caratterizzato, tra le altre cose, da un ampliamento dei momenti di confronto con il contribuente, riprende il contenuto dell’art. 38, co. 7, del DPR 600/73, secondo cui l’Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente, deve in primo luogo “invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento”.
Tra le indicazioni anche l’esistenza di una “clausola di garanzia”: rappresentata da una differenza tollerata fra reddito determinato sinteticamente e reddito dichiarato pari al 20%. La sussistenza di uno scostamento all’interno della soglia citata preclude l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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