Agevolazioni per le imprese energivore

L’Autorità per l’Energia ha avviato la fase operativa per la riduzione dei costi elettrici dei consumatori energivori, in particolare per le imprese.

I beneficiari sono stati individuati da una delibera del 4 ottobre scorso: l’impresa energivora si identifica sulla base di incidenza dei costi energetici rispetto il volume complessivo d’affari.
Le agevolazioni riguardano in particolar modo le pmi, e sono previste sia sulle imposte sia sui cosiddetti oneri passanti in cui pesano particolarmente gli incentivi per l’energia rinnovabile.
L’obiettivo è favorire la competitività di migliaia di imprese, riducendo il gap con quelle del resto d’Europa.

L’art 1 della delibera specifica che i soggetti di riferimento sono le imprese consumatrici di energia che nell’anno solare 2012 hanno avuto i seguenti requisiti:

  • svolgere attività manifatturiera con codice ATECO 2007 da 10.xx.xx a 33.xx.xx
  • utilizzare per lo svolgimento dell’attività almeno 2,4 0 Gigawattora elettrici pari a 2.400.000 kWh annui.
  • avere un Rapporto Indice Intensità Elettroenergetica (IIE) uguale o superiore al 2%, riferito al costo del quantitativo di energia elettrica utilizzata nell’anno solare (da calcolarsi usando la tabella di prezzi unitari sotto riportata) ed il fatturato dell’anno.

Per le imprese in situazioni di crisi aziendale, è previsto che l’annualità di riferimento debba essere riferita all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi, quale dato più rappresentativo dell’attività di impresa, con riguardo ad un andamento non falsato dalla congiuntura. La condizione dell’impresa in “stato di crisi” è relativa ai casi in cui il Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazioni guadagni straordinaria.

Le aziende che hanno un costo totale superiore al 3% del fatturato avranno diritto ad agevolazioni sulle accise; quelle con rapporto tra costo dell’elettricità e fatturato superiore al 2% beneficeranno di oneri agevolati.
Le diminuzioni degli oneri aumenteranno linearmente a tale rapporto e verrà mantenuta una soglia minima di consumo energetico pari a 2.400.000 kWh/anno.

Le aziende aventi diritto possono accedere ad una riduzione dell’incidenza degli oneri generali di sistema (componenti A/UC) in funzione del rapporto IIE secondo la seguente tabella:

  • valore IIE tra 2% e 6%: – 15% degli oneri di sistema elettrico
  • valore IIE tra 6% e 10%: – 30% degli oneri
  • valore IIE tra 10% e 15%: – 45% degli oneri
  • valore IIE superiore al 15%: – 60% degli oneri

La valorizzazione del costo elettrico è da effettuarsi non sulla base del costo effettivamente sostenuto, bensì valorizzando l’energia elettrica consumata nel 2012 secondo specifici valori riportati nella delibera. Per calcolare il costo del quantitativo di energia utilizzata, per quella elettrica acquistata sul mercato si considera il prezzo finale per i consumatori industriali; per la quantità eventualmente autoprodotta si considera il corrispondente valore annuo del PUN (Prezzo Unico Nazionale).
Ai costi devono essere detratti gli incentivi sulla produzione energetica. Per attività con più punti di prelievo e differenti classi di consumo, il costo è calcolato come media ponderata dei prezzi finali.

La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) ha realizzato e reso fruibile via Web un sistema telematico di raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013.

L’elenco delle imprese a forte consumo di energia è disponibile per via telematica dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Ministero dell’economia, Ministero dello sviluppo economico, Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

Vera MORETTI

redazione1

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