I Consulenti del Lavoro chiedono proroga per lo Spesometro

spesometro

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha espresso il suo scetticismo riguardo la scadenza del 12 novembre prossimo per lo Spesometro.
I contribuenti, infatti, sono chiamati, in questo periodo, ad una serie infinita di adempimenti e si rischia, in questo modo, di creare confusione e accavallamenti pericolosi.

I tempi, inoltre, sono stretti, poiché il software di controllo dati, necessario per la corretta compilazione del modulo, è disponibile solo dal 25 ottobre. Ma, e i Consulenti del Lavoro lo sanno benissimo, la fretta è cattiva consigliera e rischia di far commettere una serie infinita di errori.

I dubbi, comunque, sono molteplici, e i consulenti hanno voluto esprimerli con un comunicato.
Vediamo quali sono i più salienti:

Primo. Per ciò che concerne le operazioni soggette, non è più indicata l’esplicita esclusione delle operazioni fuori campo Iva, prevista invece fino alla precedente versione del documento.

Secondo. Sulle operazioni legate al turismo, la versione definitiva delle istruzioni dice: “Sono comunicate esclusivamente in forma analitica nel quadro TU del modello“. I consulenti si chiedono, perciò, se le comunicazioni vanno indicate sia nel TU che nel Q/FN o solo nel Q/TU.

Terzo. Secondo le istruzioni, nel Q/SE vanno indicate le autofatture emesse per acquisti da 7 bis a 7 septies da prestatori extracomunitari. Non è specificato dove va indicata l’autofattura emessa per un acquisto di servizio 7-quater da un prestatore comunitario. Inoltre, a decorrere dalle operazioni 2013, per questi ultimi acquisti non si deve più emettere l’autofattura ma è obbligatoria l’integrazione della fattura estera emessa dal prestatore comunitario. Di tale differenza normativa fra il 2012 e il 2013 di cui non vi è alcun approfondimento nelle istruzioni.

Quarto. Per ciò che concerne le prestazioni rese a clienti esteri (diversi dai comunitari) da riportare nella sezione BL in forma aggregata unitamente a quelle BlackList, le istruzioni prevedono di indicare anche le operazioni ‘non soggette’. Tale riferimento dovrebbe riguardare solo la BL Black List (che includono quelle di cui art 7-ter). Per lo spesometro le stesse operazioni art 7-ter non dovrebbero.

Quinto: nel caso di nota di credito, si devono segnalare i relativi importi con segno negativo; purtroppo, però, i tracciati record disponibili prevedono la possibilità di inserire per tutti i campi solo numeri positivi.

Sesto: gli agricoltori in regime di esonero, perché con volume d’affari inferiore a 7mila euro, non risultano esclusi dall’applicazione del nuovo adempimento; mente logica e regole consiglierebbero la ricomprensione.

Settimo. Le operazioni verso privati non titolari di partita Iva sono esonerate dallo spesometro qualora il pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, debito o prepagate. Ma ciò non è indicato con chiarezza.

Ottavo. Le registrazioni di riepilogo e schede carburanti richiederanno una verifica delle registrazioni operate nel 2012 con relativo inserimento di informazioni supplementari richieste e non note all’atto della originaria registrazione; insomma, una duplicazione di quanto già fatto.

Vera MORETTI