La fine di novembre, come di consueto, coincide con la scadenza della seconda rata degli acconti Irpef relativi:
Per ciascuna imposta/contributo è possibile adottare alternativamente il metodo storico o il metodo previsionale.
Con il metodo storico l’acconto 2013 è determinato in base all’importo indicato:
Per determinare l’ammontare da versare va considerato anche l’eventuale saldo a credito risultante dal modello UNICO / IRAP
Con il metodo previsionale è possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presuma di conseguire un reddito nel 2013 inferiore a quello relativo al 2012; in tal caso occorre:
I contribuenti che applicano questo criterio dovranno successivamente verificare se quanto versato in sede di acconto si rivela sufficiente o meno; tale verifica va effettuata in sede di determinazione del saldo 2013 (in Unico 2014). In caso di incapienza, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti versati.
Si ricorda che, a decorrere dal 2013:
Con il metodo storico, la seconda (o unica) rata dell’acconto IRPEF 2013 va determinata sul 100% (in luogo del 99%) del rigo RN33 “Differenza” di UNICO PF 2013.
Si rammenta, infatti, che l’art. 11 del DL 76/2013 ha disposto l’aumento dal 99% al 100% dell’acconto IRPEF dovuto in relazione all’anno 2013 (e a quelli successivi). Tuttavia, tale modifica produce effetti esclusivamente sulla 2° o unica rata di acconto; pertanto, per stabilire l’ammontare dovuto a titolo di 2° o unica rata, sarà necessario:
Per quanto riguarda le ADDIZIONALI IRPEF regionali e comunali, entro il 02/12/2013 non è dovuto alcun acconto.
In presenza di determinate fattispecie, a seguito di recenti modifiche normative, se si adotta il criterio storico, è d’obbligo procedere alla rideterminazione della base su cui calcolare l’acconto 2013, e può risultare “conveniente” determinare l’acconto con il metodo previsionale in luogo di quello storico.
In caso di mancato o insufficiente versamento degli importi dovuti, il contribuente può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione; in tal caso, occorre applicare na sanzione ridotta con le seguenti modalità:
Andranno inoltre versati gli interessi calcolati su base giornaliera al 2,5% .
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