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Pubblicato il modello 730/2014

E’ stato approvato, con il provvedimento del 15 gennaio 2014 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730/2014, per dichiarare i redditi relativi al 2013 da parte di lavoratori dipendenti e assimilati.

Tra le novità presenti nel documento:

  • la possibilità di presentare il modello anche per i contribuenti privi di sostituto d’imposta;
  • l’aumento delle detrazioni per figli a carico;
  • la riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la cedolare secca in caso di locazione a canone concordato;
  • la riduzione dal 15% al 5% della deduzione forfetaria del canone di locazione soggetto a tassazione ordinaria, prevista in assenza dell’opzione della cedolare secca;
  • la stretta sulla detrazione Irpef del 19% per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
  • l’aumento dal 55% al 65% della detrazione Irpef per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per il risparmio energetico dell’edificio.

Da quest’anno possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, come nel caso di perdita del lavoro.

In questo caso, il modello 730 deve essere presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Si ricorda che, finora, il lavoratore dipendente che si trovava privo di sostituto d’imposta in grado di effettuare il conguaglio, non poteva presentare il modello 730, ma doveva presentare necessariamente il modello UNICO PF.
Quest’ultimo modello, però, a differenza del modello 730, non consente di ottenere subito il rimborso di un eventuale credito d’imposta, ma consente solo di riportare il credito d’imposta alla prossima dichiarazione, oppure, richiedere nel quadro RX il rimborso all’Amministrazione finanziaria, che tuttavia lo eroga con la dovuta tempistica.

Dall’anno 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, se situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Per le case sfitte, situate nello stesso Comune dove si trova l’abitazione principale, il reddito sarà tassato per il 50%.
In questo caso, nella colonna 12 “Casi particolari Imu” del quadro B, va indicato il codice 3.

Molte novità sono presenti nel quadro E del modello 730/2014. Una di queste è il recepimento dell’aumento della detrazione Irpef (dal 36% al 50%) e del limite di spesa (da € 48.000 a € 96.000) per le spese di ristrutturazione e di recupero edilizio sostenute durante tutto l’anno 2013, e non più solo fino al 30.06.2013.

Per i contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione di un immobile, il D.L. n. 63/2013 ha riconosciuto un’ulteriore detrazione IRPEF del 50% sulle spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici nuovi rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L’agevolazione spetta fino ad un importo massimo di spesa di € 10.000, quindi, l’importo massimo della detrazione è di € 5.000. Anche quest’ulteriore detrazione è ripartibile in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo e deve essere suddivisa tra gli aventi diritto. La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Nel caso di spese sostenute per interventi antisismici e di messa in sicurezza statica degli edifici, il D.L. n. 63/ ha riconosciuto una detrazione Irpef pari al 65% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013.

Le procedure di tali interventi devono essere state attivate dopo il 4 agosto 2013 e gli interventi devono riguardare costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o adibite ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Vera MORETTI

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