Gambino: “Divorzio breve? Si perderebbe la possibilità di una riconciliazione”

 

Proseguiamo questa nostra settimana dedicata all’approfondimento sul cosiddetto “divorzio breve” intervistando il giurista Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato all’Università Europea di Roma e già componente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia presso il Ministero delle Politiche familiari nel biennio 2007-2008.

Prof. Gambino, il tema del “divorzio breve” ciclicamente si ripropone. Pensa davvero che siamo al momento decisivo per una “riforma del divorzio”?
Non lo auspico, in quanto sembra che la soluzione ai problemi relativi alla crisi matrimoniale e allo scioglimento del vincolo sia solo l’accorciamento dei termini di durata della separazione da tre ad un anno. L’istituto della separazione non è stato pensato dal legislatore quale mero passaggio procedimentale per giungere ineluttabilmente al divorzio, ma come fase temporanea che potrebbe dar luogo anche ad una riconciliazione tra i coniugi: abbreviarne i tempi, in nome di un maggiore efficienza e di un presunto effetto deflattivo sul contenzioso, diminuisce inesorabilmente la chance di equità e giustizia, e – perché no – di reversibilità della crisi.

Recidere il vincolo matrimoniale davanti a un pubblico ufficiale, senza passare per un magistrato, quando sarà possibile in Italia?
Se, come appare dal dettato costituzionale, il carattere della famiglia fondata sul matrimonio assume una dimensione “istituzionale” e non meramente volontaristica, allora ciò che rileva ai fini dello scioglimento del matrimonio non è il consenso dei coniugi, ma la giusta causa prevista dalla legge, la cui ricorrenza in concreto deve essere accertata da un giudice, il quale scioglie il matrimonio con sentenza costitutiva.

Quanto influisce nel dibattito sul “divorzio breve” la cultura cattolica imperante nel nostro Paese?
Direi poco, se solo si ha l’onestà intellettuale di riconoscere che la tendenziale stabilità dell’istituto matrimoniale discende non certo dal carattere dell’indissolubilità del vincolo cattolico, ma dal fatto che il matrimonio non è paragonabile ad un semplice contratto, che può sciogliersi col mero consenso delle parti.

Jacopo MARCHESANO