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Ecco le spese scolastiche detraibili

Nella lettera e) del comma 1 dell’art.15 del Tuir riconosce il diritto alla detrazione per il 19% delle spese di istruzione.
Tra queste sono specificamente elencate quelle per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane pubbliche.
In caso di strutture private o estere, la detrazione è comunque ammessa solo in misura non superiore a quella stabilita per le tasse degli istituti statali.

Nessuna detrazione è prevista per le scuole di grado inferiore, dalla materna alle elementari fino alle scuole di secondo grado, poiché, trattandosi di scuole dell’obbligo, non c’è alcun importo da pagare come spesa di frequenza.
Ciò significa che, anche laddove sia previsto un versamento da effettuare al momento dell’iscrizione, non è detraibile poiché viene considerato un’erogazione liberale.

Quando scade l’obbligatorietà, ovvero dal quarto anno di scuola superiore, si cominciano a pagare le tasse per la frequenza e poi per l’esame di maturità.
Attualmente la tassa di frequenza dovuta allo Stato è pari a circa 15 euro, ma con esonero per i ragazzi che hanno superato l’esame di terza media con il massimo dei voti.
Meno di 30 euro invece la tassa per sostenere l’esame di maturità e quella di diploma nei licei.

Gli importi sono gli stessi anche per chi sceglie le scuole private, dato che la detrazione è ammessa solo per un importo pari a quello richiesto per le scuole pubbliche.

Nessuna detrazione a qualunque titolo è ammessa per le rette e per tutte le altre somme richieste relativamente all’iscrizione e alla frequenza nelle scuole private.
Allo stesso modo non è ammesso nessuno sconto fiscale per i corsi di lingua, sia in Italia che all’estero, come pure per le spese per i viaggi di istruzione organizzati dagli istituti.

Nessuna detrazione è prevista per i corsi di formazione professionale offerti da istituti privati e accessibili da chi ha solo il diploma di terza media, o di scuola superiore.
Qualunque sia il tipo di corso seguito in questo caso, infatti, le spese di iscrizione e frequenza non danno diritto alla detrazione del 19% per spese scolastiche, perché anche la formazione professionale è gratuita quando si scelgono gli istituti pubblici.

Le somme richieste dalle scuole come contributi scolastici volontari, a prescindere dalle vere e proprie tasse scolastiche, danno diritto all’agevolazione fiscale. Questo tipo di versamenti, infatti, rientrano tra le erogazioni liberali detraibili.

La legge stabilisce che le “erogazioni liberali” che danno diritto alla detrazione sono quelle a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate a:

  • innovazione tecnologica;
  • edilizia scolastica;
  • ampliamento dell’offerta formativa.

Non rientrano nelle voci elencate dalla legge quelle relative al rimborso delle gite scolastiche in quanto si tratta di pagamento di spese di vitto e alloggio.
Lo stesso per il rimborso di biglietti di cinema e musei, ossia fondi che non sono destinati alla scuola in quanto tale, ma appunto, al pagamento di un biglietto d’ingresso.

A partire dal 2013 la possibilità di godere delle detrazioni è riconosciuta anche alle donazioni in favore degli istituti di formazione nel campo della musica e delle arti. Rientrano nella lista, infatti, i versamenti a favore di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Detraibili sono anche quelli in favore delle università e per l’innovazione universitaria.

Vera MORETTI

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Tags: istruzione

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