E’ stata emanata una circolare dall’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti in merito alla disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014.
Nell’articolo 2 è stata introdotta la disciplina della trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (“DTA”) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta.
L’articolo 1ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo della disciplina in esame relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi [svalutazione crediti, ammortamento/svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali] in caso di perdita civilistica e valore della produzione netta negativo.
Fermo restando quanto già chiarito con la risoluzione n.94/E del 22 settembre 2011 e con la circolare del 28 settembre 2012, n. 37/E, con la presente Circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine al regime di trasformazione in credito d’imposta delle DTA iscritte in bilancio, con particolare riguardo a quelle afferenti all’imposta regionale sulle attività produttive (DTA IRAP).
Vera MORETTI
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