Giusto per non sbagliarsi (o dimenticarsi), vista la mancata proroga, ecco chi dovrà presentare il modello 770 ordinario. Nello specifico i sostituti d’imposta che hanno corrisposto:
  - somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale
  - compensi per avviamento commerciale
  - contributi a enti pubblici e privati
  - riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
  - premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
  - utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.
  
 In particolare:
  - società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati) che risiedono nel territorio dello Stato
  - enti non commerciali, compresi gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni) e privati residenti nel territorio dello Stato
  - associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali
  - società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
  - trust
  - condomìni
  - società di persone, di armamento e di fatto residenti nel territorio dello Stato
  - società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni residenti nel territorio dello Stato
  - aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato
  - gruppi europei d’interesse economico (Geie)
  - persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e agricole
  - amministrazioni dello Stato
  - curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
  
 Inoltre, devono presentare il modello 770 ordinario:
 
   - i soggetti che hanno applicato nel periodo interessato: 
 - l’imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
  - l’imposta sostitutiva sui dividendi
  - l’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso e l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lett. a) e d) del Dpr n. 917/1986) si tratta delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti del territorio dello Stato
  
   - i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione per l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo 6, comma 2, Dlgs n. 461/1997) e di comunicazione da parte degli intermediari dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente (articolo 10 Dlgs n. 461/1997)
  - i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione
  - i rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.