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In vigore la nuova Riforma Forense

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata definitivamente in vigore la Riforma Forense, che reca, tra le novità più salienti e discusse, l’obbligo di versamento dei contributi alla Cassa forense anche per gli avvocati con redditi inferiori ai 10.300 euro finora esclusi dall’adempimento.
Scopo di ciò è garantire anche a questa fascia di avvocati una tutela previdenziale.

La nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense prevede:

  • l’iscrizione d’ufficio alla Cassa forense con delibera della Giunta esecutiva successivamente alla comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo da parte del Consiglio dell’Ordine;
  • il dimezzamento della contribuzione minima soggettiva per i primi 6 anni, novità che comporterà, per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema, il riconoscimento di solo sei mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali;
  • possibilità di integrazione dei versamenti nell’arco dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa;
  • retrodatazione fino a tre anni per i nuovi iscritti alla Cassa forense;
  • applicazione delle nuove norme a tutti gli avvocati, senza alcun limite di età;
  • tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede per l’accesso alla professione, senza codici commentati;
  • l’obbligo di assicurazione per il legale, pena l’illecito disciplinare, per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
  • l’obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
  • l’obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
  • la maggiore tipizzazione degli illeciti disciplinari;
  • la possibilità di realizzare società tra avvocati, anche di natura multidisciplinare e società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione professionale;
  • il ritorno del divieto del patto di quota lite;
  • l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente e l’avvocato rendendo nota della complessità dell’incarico e fornendo le informazioni sugli oneri ipotizzabili al momento del conferimento, in caso contrario devono essere applicate le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo.

Vera MORETTI

redazione1

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