Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato sul proprio sito il nuovo regolamento che prevede le ultime modalità per la formazione continua per gli avvocati: se i legali non vorranno rischiare sanzioni disciplinari dovranno conseguire almeno 60 crediti in 3 anni (almeno 15 all’anno), di cui 9 da dedicare a ordinamento, previdenza o deontologia forense.
L’obbligo formativo, comunque, viene coniugato con il principio della libertà di formazione, teso a consentire all’avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi. Per gli avvocati più impegnati sarà possibile aggiornarsi anche a distanza, per esempio con piattaforme online, ma solo fino al 40% dei crediti del triennio. Il tempo inizierà a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco dei tirocinanti con patrocinio.
Il possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. Insomma, non si scherza…
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