Categories: Bussola Fiscale

Startup favorite dal nuovo Regime dei Minimi

Le nuove attività saranno avvantaggiate dal nuovo Regime dei Minimi previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

In particolare, i contribuenti che da gennaio avvieranno un nuovo business potranno godere di la riduzione di 1/3 nei primi tre anni di attività del reddito imponibile, che costituisce il criterio per definire l’imposta da versare con aliquota sostitutiva a forfait del 15%.

Per calcolarlo, il Regime dei Minimi 2015 applica un coefficiente di redditività variabile per attività:

  • 40%: imprese alimentari; commercio ingrosso e dettaglio; ambulante di generi alimentari e bevande; ristorazione e alloggio.
  • 54%: commercio ambulante di altri prodotti.
  • 62%: intermediari del commercio.
  • 67%: altre attività economiche non citate.
  • 78%: professioni; attività in campo tecnico, scientifico, sanitario, educativo e finanziario.
  • 86%: edilizia e attività immobiliari.

Per capire quanto si risparmia, si può calcolare l’imposta in modo standard e poi sottrarvi un terzo, oppure applicare direttamente un coefficiente ridotto di un terzo.

  • Nuova attività commerciale (coefficiente 40%) con reddito annuo di 35mila euro: invece di pagare 2.100 euro ne pagherà 1.400: [(35.000*40%) * 15%] – 1/3
  • Nuovo attività professionale: (coefficiente 78%) con reddito di 14mila euro: invece di pagare 1.638 euro ne pagherà 1.092: [(14.000*78%) * 15%] – 1/3
  • Nuovo bottega artigiana: (coefficiente 67%) con reddito di 15mila euro: invece di pagare 1.507 euro ne pagherà 1.005: [(14.000*67%) * 15%] – 1/3.

Questa opzione può essere estesa anche a chi si trova in un precedente regime agevolato e che, a parità di requisiti, voglia esercitarla. Possono dunque beneficiare di tale riduzione i nuovi contribuenti minimi per i primi tre anni di permanenza nel nuovo regime fiscale di vantaggio, ma anche i vecchi contribuenti minimi a patto che rientrino nel primo triennio di attività.

L’attività da esercitare non deve essere una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Inoltre, nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, il contribuente non deve avere neanche esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare.

Per quanto riguarda i tetti di reddito:

  • 40mila euro: commercio all’ingrosso e al dettaglio; attività dei servizi di alloggio e ristorazione;
  • 35mila euro: industrie alimentari e delle bevande;
  • 30mila euro: commercio ambulante di alimentari e bevande;
  • 20mila euro: commercio ambulante di altri prodotti; altre attività economiche;
  • 15mila euro: attività professionali.

Vera MORETTI

 

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