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Il 730 precompilato e la polizza Rc per i commercialisti

Il Cndcec è intervenuto nei giorni scorsi in risposta al Pronto Ordini n. 90/2015, con il quale si chiedeva se i professionisti che utilizzano i Caf per inviare il modello 730 precompilato devono comunque provvedere ad adeguare la propria polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale.

Ebbene, la risposta è stata chiara: i commercialisti non sono tenuti ad adeguare la propria polizza Rc professionale, dal momento che, a tal fine, deve provvedere il rappresentante dell’assistenza fiscale del Caf stesso anche nel caso dell’invio del 730 precompilato.

I commercialisti chiariscono infatti che, per la raccolta del 730 precompilato e della documentazione annessa e per la consegna ai contribuenti dei modelli unitamente ai prospetti di liquidazione, il Caf si può avvalere solo dei propri soci od associati, che svolgono la funzione di “centri di raccolta”. Così, il soggetto obbligato a rilasciare il visto di conformità sul 730 precompilato è il responsabile dell’assistenza fiscale del Caf, che dovrà di conseguenza stipulare e adeguare la propria polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale.

Nella risposta al Pronto Ordini in questione, il Cndcec considera anche le modifiche introdotte dal decreto sulle Semplificazioni fiscali relativamente alla formula organizzativa dei Caf. Il decreto prevede che i Caf possono avvalersi solo di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari abilitati ad agire in nome e per conto del centro stesso, per l’attività di assistenza fiscale anche sul 730 precompilato. Nello specifico si tratta di:

– iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

– iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, che abbiano una laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o il diploma di ragioneria.

Una precisazione che ha come obiettivo quello di delimitare i maniera ancor più precisa i soggetti autorizzati ad assumere le funzioni di struttura periferica di un Caf, dopo aver naturalmente stipulato con quest’ultimo una convenzione.

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