Dallo scorso 1 luglio, la soglia del valore dei buoni pasto non sottoposta a tassazione in capo al dipendente è passata da 5,29 euro a 7 euro, purché essi siano in formato elettronico.
Ciò significa che, qualora l’importo venisse superato, concorrerebbe a formare reddito di lavoro dipendente, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2015..
L’importo invece non cambia in caso di buoni pasto cartacei, il cui valore è sempre di 5,29 euro cadauno. Non cambia neppure la totale deducibilità del costo e l’integrale detraibilità dell’IVA in capo all’azienda-datore di lavoro.
I buoni pasto concessi ai dipendenti non generano, quindi, imponibile fiscale entro il limite massimo di € 5,29 (o di € 7 se in formato elettronico).
La parte eccedente utilizzata dal dipendente va, invece, a confluire nel reddito imponibile ed è assoggettata a tassazione.
Vera MORETTI
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