Nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina di favore prevista dalla procedura della voluntary disclosure. Con una circolare, l’Agenzia ha chiarito che questa disciplina, sia nella parte che riguarda il raddoppio dei termini sia in quella relativa alla determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche per gli investimenti e le attività finanziarie detenute in una determinata lista di Paesi.
Questo l’elenco precisato dalla circolare sulla voluntary disclosure: Cipro, Corea del Sud, Lussemburgo, Malta, San Marino e Singapore, oltre che nei Paesi Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie.
Oltre a questo importante aspetto della voluntary disclosure, la circolare delle Entrate (la n. 27/E del 23 luglio) ha chiarito che i contribuenti possono scegliere in base alla propria valutazione di convenienza legata alle violazioni, se seguire la strada della procedura di collaborazione volontaria o del ravvedimento operoso.
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