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Delega fiscale, alcune novità – Parte I

Come abbiamo visto ieri, il via libera ottenuto dalla Delega fiscale con l’approvazione degli ultimi 5 decreti delegati da parte del Consiglio dei ministri ha portato parecchie novità in ambito tributario. Particolarmente interessante è il decreto sul contenzioso tributario, che ha arricchito la Delega fiscale di novità in parte favorevoli al contribuente. Vediamone alcune.

I punti salienti del decreto in oggetto sono il rafforzamento del contraddittorio tra fisco e contribuenti, la revisione dello strumento dell’interpello e l’estensione della mediazione a tutte le controversie, indipendentemente da quello che è l’ente impositore. Tutti punti che hanno arricchito la Delega fiscale di spunti di interesse.

Intanto, con il decreto delegato esce radicalmente rinnovato l’istituto dell’interpello, che vede potenziata la fase di contraddittorio tra fisco e contribuenti, in modo che questi ultimi abbiano una maggiore certezza riguardo i tempi di risposta da parte dell’amministrazione tributaria. Il decreto attuativo della Delega fiscale individua quattro categorie di interpello: ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo. Inoltre, prevede che i tempi di risposta per gli interpelli ordinari si abbassino da 120 a 90 giorni e introduce come limite massimo per tutte le altre tipologie di interpello il tetto di 120 giorni.

La nuova Delega fiscale dà valore alla regola del silenzio-assenso: se la risposta dell’amministrazione tributaria non perviene entro il termine fissato, resta valida la soluzione prospettata da colui che ha inoltrato l’interpello. Se, invece, la risposta dell’amministrazione non perviene a causa di una carenza nei documenti allegati dal contribuente, gli uffici dovranno richiedergli di integrarla, con la conseguente riduzione a 60 giorni del termine della risposta.

Altra novità legata alla Delega fiscale riguarda l’allargamento della tutela cautelare a tutte le fasi del procedimento tributario. Con questo ampliamento, il contribuente può chiedere in qualsiasi momento la sospensione dell’atto impugnato, qualora ritenga di essere in presenza di un danno grave. Allo stesso modo, ora sarà possibile, per ciascuna delle parti chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia essa di primo grado o di appello, in ottemperanza a quanto prevede il codice di procedura civile.

Vedremo domani le altre novità introdotte dagli ultimi decreti esecutivi della Delega fiscale.

Redazione

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