Il Decreto attuativo della Delega fiscale relativo alle varie sanzioni, che ne ha introdotte di nuove anche per l’omessa presentazione del modello 770/2015, ne prevede anche alcune importanti riguardo alle sanzioni in tema di reverse charge.
La sanzione relativa al reverse charge viene calcolata in misura proporzionale (dal 90 al 180% dell’imposta) e resta in vigore solamente per le ipotesi di violazioni più gravi, in cui l’omissione o il ritardo generano un pregiudizio per gli interessi erariali.
Diventano invece a sanzione fissa (da un minimo 250 a un massimo di 10mila euro) le ipotesi in cui l’Iva è stata addebitata per errore e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge, così come in tutti i casi in cui è stata utilizzata l’inversione contabile, quando l’operazione avrebbe dovuto essere soggetta all’assolvimento ordinario dell’imposta.
In queste circostanze relative al reverse charge rimane la sanzione più grave (dal 90 al 180%) se l’errore è dovuto a intenti fraudolenti. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore dall’1 gennaio 2017, salvo verifica preventiva dell’impatto del cosiddetto “favor rei”, ossia il principio in base al quale nessuno può essere assoggettato a una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile.
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