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Delega fiscale, alcune novità – Parte II

Ieri abbiamo visto alcune delle novità introdotte dagli ultimi decreti attuativi della Delega fiscale approvati la scorsa settimana. Ci siamo soffermati nello specifico sull’istituto dell’interpello e sulla tutela cautelare. Oggi vedremo altri due punti salienti.

Intanto, una delle novità più significative della riforma del contenzioso tributario modulata dalla Delega fiscale riguarda l’esecutività delle sentenze, che diviene immediata. Si parla di sentenze che riguardano l’azione di restituzione di tributi a favore del contribuente, l’impugnazione di un atto impositivo e il ricorso avverso gli atti riguardanti le operazioni catastali.

Relativamente all’esecutività delle sentenze a favore del contribuente, nel caso di pagamenti superiori a 10mila euro il decreto attuativo della Delega fiscale dispone che potrà essere richiesta garanzia idonea, il cui onere graverà sulla parte soccombente in giudizio. Se invece si parla di immediata esecutività per le sentenze a favore dell’amministrazione finanziaria, rimane valido il meccanismo della riscossione frazionata del tributo. Una misura presa per non aggravare ulteriormente la situazione del contribuente in un periodo ancora difficile per molti a causa della crisi economica.

L’ultimo aspetto che trattiamo relativo alla Delega fiscale è quello dell’allargamento dello strumento della mediazione, nell’ottica di ridurre il contenzioso tributario. Ricordiamo che, attualmente, lo strumento della mediazione riguarda solo gli atti dell’Agenzia delle Entrate che abbiano un valore non superiore ai 20mila euro.

Ebbene, la Delega fiscale prevede che il reclamo sia esteso a tutte le controversie, comprese quelle che erano prima escluse, come quelle catastali; inoltre, l’estensione della mediazione è ora indipendente dal soggetto impositore: vengono così inclusi sotto il profilo soggettivo anche i concessionari della riscossione e, soprattutto, Equitalia. Altra estensione della mediazione prevista dalla Delega fiscale è quella al giudizio d’appello, mentre precedentemente si fermava al primo grado di giudizio.

Redazione

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