L’ Inps torna sull’indennità ASpI lavoratori sospesi per chiarire alcuni punti della normativa e lo fa con un messaggio ad hoc, il 7037 del 18 novembre, con il quale precisa il contenuto di un messaggio e di una circolare emessi nei mesi scorsi sull’argomento dall’istituto stesso e dal ministero del Lavoro.
Per la precisione, con il messaggio 6024/2015 dello scorso settembre, l’ Inps aveva chiarito le istruzioni che seguivano l’abrogazione dell’ articolo 3, comma 17, legge 92/2012, se non che il ministero del Lavoro, a ottobre, era intervenuto con una circolare nella quale considerava come validi gli impegni assunti dalle parti durante le consultazioni sindacali, prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa.
Tali impegni prevedevano che le sospensioni le cui istanze fossero state presentate entro il 12 ottobre 2015, sarebbero iniziate entro il 23 settembre 2015, ossia il giorno precedente l’abrogazione della norma.
Ora, l’ Inps si è quindi trovata nella condizione di precisare la materia nel messaggio del 18 novembre scorso: “Nel limite delle risorse disponibili, l’Istituto procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015 – sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015”.
Prosegue la nota Inps: “Per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma, limitando quindi l’indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015) la Direzione centrale dell’Istituto chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, sempre tramite PEC, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l’indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da consentire all’Istituto di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell’istanza”.
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