Dall’Inps arrivano importanti puntualizzazioni in tema di congedo parentale. L’istituto, con il messaggio 6704 del 3 novembre 2015, dà importanti informazioni relativamente alla cumulabilità del congedo parentale, quando fruito in modalità oraria con altri permessi o riposi.
L’Inps precisa che c’è incumulabilità, con il fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro, utilizzando il congedo in modalità oraria nei casi in cui il lavoratore vuole assicurare al datore di lavoro una parziale prestazione lavorativa nella medesima giornata.
Ne deriva quindi che il genitore, qualora sia assunto come lavoratore dipendente, se si astiene dal lavoro fruendo di un congedo parentale a ore non può fruire nella stessa giornata di congedo parentale a ore per altro figlio, né di riposi orari per allattamento anche nel caso siano richiesti per bambini differenti.
Analogamente, se il congedo parentale è fruito in modalità oraria non è cumulabile con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi alternativamente al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per figli differenti.
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