Accertamento Iva e imposte dirette, nuovi termini
La Legge di Stabilità riscrive due articoli sulla normativa per l’accertamento fiscale
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia fiscale, anche per quello che riguarda i termini di accertamento per le imposte dirette sui redditi e per l’Iva. Lo ha fatto intervenendo su due articoli della normativa fiscale.
Nel dettaglio, la Legge di Stabilità 2016 ha ampliato i termini per l’ accertamento fiscale delle predette imposte, riscrivendo rispettivamente l’articolo 57 del D.P.R. 633/1972 relativo all’IVA e l’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 relativo alle imposte sui redditi.
La legge prevede ora questo ampliamento dei termini di accertamento:
- 5 anni, successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per la notifica di avvisi su rettifiche e accertamenti induttivi. Il termine precedente era di 4 anni;
- 7 anni, a decorrere da quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla (ora equiparate). Il termine precedente era di 5 anni.
In base alla nuova normativa, l’ accertamento può essere integrato o modificato a salire attraverso la notifica di nuovi avvisi, entro i termini previsti, qualora l’Agenzia delle Entrate venga a conoscenza di nuovi elementi.
Importante ricordare che i nuovi termini di accertamento sono applicati agli avvisi relativi al periodo d’imposta vigente alla data del 31 dicembre 2016 e successivi; per i periodi d’imposta precedenti restano in vigore le disposizioni precedenti:
- notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione;
- notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata, nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di nullità della stessa.